Il comparto dei cibi BARF, pur rappresentando ancora una nicchia nel mercato del pet food, sta incontrando le preferenze di una fetta crescente di proprietari di animali. In questo approfondimento vogliamo far chiarezza sulla normativa di riferimento per i produttori di alimenti BARF destinati a cani e gatti, contenenti prodotti o sottoprodotti di origine animale.
Quando si parla di dieta BARF, nel pet food, si intende “Alimentazione Cruda Biologicamente Appropriata”, come tradotto letteralmente dall’inglese. In tutti i casi in cui un prodotto di origine animale viene destinato all’alimentazione animale, devono essere rispettati i requisiti del Reg. UE 1069/2009, anche nei casi in cui la materia prima di partenza sia idonea all’alimentazione umana.
Gli alimenti BARF rientrano nella definizione di “Alimenti greggi per animali da compagnia”, nella misura in cui nel ciclo produttivo sono attuati solo processi di porzionatura / sminuzzamento, refrigerazione o congelamento (Rif. Reg. UE 142/2011, Allegato 1, Punto 21), viceversa devono essere classificati come “Alimenti trasformati per animali da compagnia” (Rif. Reg. UE 142/2011, Allegato 1, Punto 20). Anche il Ministero della Salute, nella nota n. 16697 del 07/05/2020, equipara i cibi BARF agli “Alimenti greggi per animali da compagnia” citando quanto segue:
“Gli operatori che intendono produrre e commercializzare alimenti greggi per animali da compagnia (inclusi i prodotti Biologically Appropriate Raw Food o BARF), sono tenuti al rispetto dei requisiti dell’art. 24, lettera e) (riconoscimento) e dell’art. 23 (registrazione) del Regolamento (CE) 1069/2009, oltre agli altri requisiti previsti dal citato regolamento, da quello di implementazione (UE) 142/2011 (in particolare l’Allegato XIII – Capo III – punto 1 e 6) e dai Regolamenti (CE) 183/2005 e (CE) 767/2009. La registrazione di cui sopra è obbligatoria solo per gli operatori che effettuano l’attività di commercializzazione all’ingrosso, non per chi effettua la vendita al dettaglio.”
Riportiamo di seguito la tabella presente nella nota Ministeriale n. 16697 del 07/05/2020, dove sono descritti i requisiti applicabili alle diverse tipologie di operatori della filiera degli alimenti BARF.
ATTIVITA' | Reg. 1069/09 Art. 24 e) | Reg. 1069/09 Art. 23 | Reg. 183/05 Art. 9.2 |
Produzione pet food crudo per immissione in commercio | È un produttore di petfood e deve essere RICONOSCIUTO (codice PETPR) | Gli intermediari sono REGISTRATI eccetto la vendita al dettaglio | I produttori di pet food sono REGISTRATI |
Produzione pet food crudo e vendita diretta sul posto di produzione (Circolare Ministero della Salute DGISAN n. 29954 del 25 luglio 2016) | È assimilabile ai ristoranti per cani e gatti con consumo in loco o da asporto. Solo REGISTRAZIONE | Se c’è vendita ad intermediari questi vanno REGISTRATI e il produttore RICONOSCIUTO | I produttori di pet food sono REGISTRATI |
Macellerie e pescherie (art. 2, comma 2(i) del Reg. CE 1069/2009) | Cedono al consumatore finale i sottoprodotti della lavorazione degli alimenti per consumo umano | Nessuna REGISTRAZIONE | Nessuna REGISTRAZIONE (è intesa come vendita al dettaglio all’utilizzatore finale e non produzione di pet food) |
Vendita all’ingrosso pet food crudo (art. 23 del Reg. CE 1069/2009) | Sono intermediari grossisti e non produttori (vendono il prodotto ESCLUSIVAMENTE confezionato) | Sono REGISTRATI | I distributori all’ingrosso di pet food sono REGISTRATI |
Vendita al dettaglio pet food crudo | Sono intermediari dettaglianti e non produttori (vendono il prodotto ESCLUSIVAMENTE confezionato) | Nessuna REGISTRAZIONE | Nessuna REGISTRAZIONE (la vendita al dettaglio di pet food è esclusa dall’obbligo di registrazione) |
Dalla tabella risultano chiari gli obblighi e gli adempimenti in capo alle diverse tipologie di operatori che partecipano a vario titolo alla filiera produttiva degli alimenti BARF. Oltre agli adempimenti sopra riportati vanno tenuti in considerazione i seguenti obblighi normativi:
- Gli operatori (intesi come produttori) possono produrre alimenti greggi per animali da compagnia da materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii), del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
- Gli operatori che preparano alimenti greggi per animali da compagnia li confezionano ermeticamente in imballaggi nuovi, garantendo il mantenimento della catena del freddo (allegato VIII, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) 142/2011) e l’assenza di contaminazioni lungo l’intera catena, dalla produzione fino al punto vendita.
- L’etichettatura degli alimenti BARF deve essere conforme alle disposizioni del Reg. CE 767/2009, pertanto sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni obbligatorie di etichettatura previste dal Regolamento, tra cui la data di scadenza e le modalità di conservazione.
- Per tutti gli operatori della filiera è fatto obbligo di mantenere la rintracciabilità, come per tutti i mangimi, secondo quanto previsto dai Regolamenti CE 183/2005 e 178/2002; l’unica eccezione riguarda i punti vendita all’utilizzatore finale.
Seppur in maniera sintetica, per ovvie ragioni editoriali, con questo approfondimento vogliamo fornire a tutti gli operatori del comparto degli alimenti BARF un “estratto” della normativa di riferimento, per tentare di mettere un po’ di ordine e chiarezza in un contesto ancora in evoluzione dal punto di vista operativo e normativo.
Il nostro team è a disposizione per fornire un supporto professionale su aspetti tecnici e normativi specifici.